(estratto)
Art. 1 Il Grande Oriente di Svizzera e’ una federazione di Logge di Massoni, che costituisce un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Art. 2 Il Grande Oriente di Svizzera si compone :
a) delle Logge fondatrici che hanno firmato l’atto di fondazione,
b) delle Logge che saranno ammesse ulteriormente.
Art. 3 Ogni Loggia e’ autonoma, nel rispetto della Tradizione Massonica. Essa deve conformarsi alla Costituzione e ai Regolamenti del Grande Oriente di Svizzera.
Art. 4 Il Grande Oriente di Svizzera ha per scopo, lo sviluppo della Massoneria sul territorio della Confederazione Elvetica.
Art. 6 Il Grande Oriente di Svizzera e’ una Potenza Massonica maschile, sovrana e indipendente.
Art. 8 Il Grande Oriente di Svizzera intrattiene delle relazioni di amicizia fraterna con le altre Potenze Massoniche.